[1]presso la pubblica amministrazione
[2]Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attivita' dipendente puo' essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica podesta' e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettivita' pubbliche.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
