[1]presso la pubblica amministrazione

[2]Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attivita' dipendente puo' essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica podesta' e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettivita' pubbliche.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art10 · fonte su Normattiva