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Nelle regioni danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorita' di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonche' della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.

Testo in vigore dal 11 dicembre 2000 al 2 marzo 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 524/2002

    Ha colpito questo articolo
    9 dicembre 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. La materia del taglio dei boschi rientrava, infatti, espressamente nella competenza regionale dell'agricoltura e foreste (art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione); l'attribuzione ai comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia non poteva essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.

    Art. 5 cost. · Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-12-11;365~art2 · fonte su Normattiva