Il Console puo', in conformita' con le disposizioni in vigore nello Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante:
- 1)l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro cancellazione dall'immatricolazione;
- 2)l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato inviante;
- 3)l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprieta' di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi;
- 4)l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali;
- 5)la demolizione di navi nazionali.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
