[1]relative alla navigazione marittima
[2]1. I funzionari consolari possono accordare assistenza alle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio e che entrano in un porto della loro circoscrizione consolare. Inoltre possono, secondo le leggi dello Stato d'invio, ricevere ogni dichiarazione e rilasciare ogni documento concernente:
- a)l'immatricolazione di una nave nello Stato di invio o la sua cancellazione dalle matricole;
- b)l'armamento o il disarmo di una nave immatricolata nello Stato d'invio;
- c)l'iscrizione delle modifiche intervenute nella proprieta' di una nave immatricolata nello Stato di invio e le ipoteche e ogni altro diritto reale gravante su tale nave;
- d)l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato d'invio o la vendita di navi nazionali all'estero;
- e)la demolizione di navi nazionali. Per quanto riguarda, il disarmo o la demolizione di cui sopra, le Autorita' competenti dello Stato di residenza saranno consultate, se le predette operazioni devono effettuarsi in un porto dello Stato di residenza. 2. I funzionari consolari possono prendere contatto con gli equipaggi delle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio, possono visitarli, verificare e confermare i documenti di bordo, nonche' i documenti inerenti al carico e, in generale, assicurare che vengano applicate le leggi sulla navigazione dello Stato d'invio. Essi possono pure prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'ordine e la disciplina sulla nave. 3. In caso di avaria, arrenamento o naufragio, nelle acque nazionali o territoriali dello Stato di residenza, di una nave che batte la bandiera dello Stato d'invio, le competenti Autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare piu' vicino al luogo dove l'incidente si e' verificato e renderanno noti i provvedimenti presi e le condizioni nelle quali tali provvedimenti sono stati presi, per salvare e proteggere la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e le provviste. Tali Autorita' accorderanno pure ai funzionari consolari l'appoggio necessario nel prendere i provvedimenti che si impongono in seguito alla avaria, arrenamento o naufragio e li inviteranno ad assistere alla constatazione delle cause e alla raccolta delle prove. I funzionari consolari possono chiedere alle Autorita' dello Stato di residenza di prendere i provvedimenti necessari al fine di salvare e di proteggere la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e le provviste. 4. Qualora il proprietario della nave avariata, arenata o naufragata, oppure qualsiasi altra persona autorizzata ad agire in suo nome non puo' prendere i provvedimenti necessari riguardanti la nave, il carico o le provviste, i funzionari consolari possono prendere tali provvedimenti in nome del proprietario o della persona autorizzata. Similmente i funzionari consolari possono prendere tali provvedimenti nei riguardi del carico o delle provviste, che sono di proprieta' di cittadini dello Stato d'invio portati nel porto o trovati sulla nave che si e' arenata o ha fatto naufragio. Nessun genere di tasse doganali sara' percepito per una nave naufragata o per il carico o le sue provviste, a meno che queste non vengano messe in commercio nello Stato di residenza. 5. Nel caso in cui le Autorita' dello Stato di residenza intendano prendere provvedimenti di assicurazioni, di esecuzioni o qualsiasi altra misura di costrizione sulle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio, conformemente alla loro competenza, esse ne daranno previo avviso all'ufficio consolare, affinche' un funzionario consolare possa assistere all'attuazione di simili provvedimenti. Se, nei casi urgenti, la notifica all'ufficio consolare non e' stata possibile ed il funzionario consolare non e' stato presente nel momento in cui erano presi i provvedimenti, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dei provvedimenti presi. L'ufficio consolare sara' informato anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati dalle Autorita' dello Stato di residenza. Le disposizioni contenute in questo paragrafo non si riferiscono al controllo doganale, sanitario e a quello dei passaporti. 6. Quanto previsto nel presente articolo non si applica alle navi da guerra.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
