1. Nel caso in cui l'imputato e' cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art7 · fonte su Normattiva