Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, introdotto dallo Scambio di Note di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 2 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;37~art3 · fonte su Normattiva