Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 giugno 2023
