Art. 7 (Protocollo addizionale)
[1]Firma, ratifica, adesione
[2]1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma dei Paesi firmatari della Convenzione, o Parti contraenti della medesima, che sono Paesi membri della Commissione economica per l'Europa oppure che sono ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformita' del paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 2. Il presente Protocollo e' aperto alla firma a Ginevra dal 27 al 30 maggio 2008 compresi e, dopo questa data, nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 30 giugno 2009 compreso. 3. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica da parte dei Paesi firmatari ed e' aperto all'adesione dei Paesi non firmatari, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono Parti contraenti della Convenzione. 4. I Paesi in grado di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione, e che hanno aderito alla Convenzione possono divenire Parti del presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 5. La ratifica o l'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento presso Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Ogni strumento di ratifica o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo adottato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 riportato qui di seguito, si applica al testo del Protocollo come modificato dall'emendamento.
Testo vigente dal 27 marzo 2024
