[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati al paragrafo 3 dell'articolo 7 del presente Protocollo hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Paese che lo ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Paese.

Testo vigente dal 27 marzo 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-03-08;37~protocollo-addizionale-art8 · fonte su Normattiva