PUBBLICHE

  • a)Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
  • b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui i servizi vengono resi se la persona fisica e' un residente di detto Stato che non ha la nazionalita' dell'altro Stato Contraente e che:
  • i)ha la nazionalita' di detto Stato; o
  • ii)non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  • b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371~art19 · fonte su Normattiva