[1]PUBBLICHE
[2]1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi sono resi in detto altro Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che:
- i)ha la nazionalita' di detto Stato; o
- ii)non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
