DEI BENEFICI Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, non concedere i benefici previsti dalla presente Convenzione ad una data persona, o relativamente ad una data transazione, qualora nella loro opinione il godimento di tali benefici, sotto determinate circostanze, costituisca un abuso della Convenzione stessa.

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371~art30 · fonte su Normattiva