1. Un residente di uno Stato contraente ha diritto ai benefici altrimenti concessi ai residenti di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione unicamente nella misura prevista dal presente articolo. 2. Un residente di uno Stato contraente ha diritto a tutti i benefici previsti dalla Convenzione a condizione che detto residente sia: (a) una persona fisica; (b) un ente governativo riconosciuto; (c) una societa', se: (i) tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle classi di azioni che rappresentano piu' del 50 per cento del potere di voto e del valore della societa' stessa sono oggetto di regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure (ii) almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni della societa' e' detenuto, direttamente o indirettamente, da cinque societa', o meno, aventi diritto ai benefici ai sensi del punto i), a condizione che, nel caso di possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo; (d) considerata nel sub-paragrafo 5 (a) (i) dell'articolo 1 del presente Protocollo; (e) considerata al sub-paragrafo 5 (a) (ii) dell'articolo 1 del presente Protocollo, a condizione che piu' del 50 per cento dei beneficiari, soci o partecipanti della persona siano persone fisiche residenti di uno degli Stati contraenti; oppure (f) una persona diversa da una persona fisica, se: (i) per almeno la meta' dei giorni dell'anno fiscale le persone di cui ai commi (a), (b), (c), (d) o (e) possiedono, direttamente o indirettamente (tramite una catena di possesso in cui ciascuna persona ha diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo), almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni o altri diritti dei beneficiari nella persona, e (ii) meno del 50 per cento del reddito lordo della persona per l'anno fiscale e', direttamente o indirettamente, pagato a o maturato da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti (a meno che il pagamento sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati), sotto forma di pagamenti deducibili ai fini dell'imposizione sui redditi nello Stato di residenza di detta persona. 3. (a) Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo' usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione relativamente ad un elemento di reddito proveniente dall'altro Stato, se: (i) detto residente e' effettivamente impegnato nella gestione di un'attivita' commerciale o industriale nel primo Stato; (ii) il reddito e' collegato o secondario rispetto all'attivita' commerciale o industriale, e (iii) l'attivita' commerciale o industriale e' sostanziale in relazione all'attivita' esercitata nell'altro Stato da cui proviene il reddito. (b) Ai fini del presente paragrafo, l'attivita' o la gestione degli investimenti non e' considerata attivita' commerciale o industriale effettiva, a meno che detta attivita' sia di natura bancaria, assicurativa o finanziaria gestita da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un operatore di borsa. (c) Ai fini del presente paragrafo, per determinare se un'attivita' commerciale o industriale sia sostanziale, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze. In ogni caso, tuttavia, un'attivita' commerciale o industriale e' considerata sostanziale se, per il precedente anno fiscale, o per la media dei tre precedenti anni fiscali, il valore dell'attivo, il reddito lordo e la spesa relativa alle retribuzioni connessi all'attivita' commerciale o industriale nel primo Stato sono pari ad almeno 7,5% della quota proporzionale, rispettivamente, del valore dell'attivo, del reddito lordo e della spesa per le retribuzioni del residente (e di altre parti collegate), connessi all'attivita' da cui si e' originato il reddito nell'altro Stato, e la media dei tre rapporti eccede il 10 per cento. (d) Il reddito ricavato e' collegato ad un'attivita' commerciale o industriale se l'attivita' nell'altro Stato da cui proviene il reddito costituisce un settore di attivita' che formi una parte o sia complementare a detta attivita' commerciale o industriale. Il reddito e' secondario in relazione ad un'attivita' commerciale o industriale se serve a facilitare la gestione dell'attivita' stessa nell'altro Stato. 4. Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo' usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l'autorita' competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in tal senso. 5. Ai fini del presente articolo, l'espressione "borsa valori riconosciuta" designa: (a) il sistema "NASDAQ" (Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa per Quotazioni Automatizzate dei Titoli) posseduto dalla "National Association of Securities Dealers Inc." nonche' una borsa valori registrata presso la "Securitites and Exchange Commission" statunitense come una borsa valori nazionale ai sensi del "Securities Exchange Act" del 1934; e (b) una borsa valori costituita ed organizzata in conformita' alla legislazione italiana; (c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorita' degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 18 marzo 2009
