Le somme che uno studente o un apprendista industriale o commerciale, tecnico, agricolo o forestale, il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
