Art. 19 — Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunita' pubblica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione, a detta comunita' od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica:
- i)abbia la nazionalita' di detto Stato; o
- ii)non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, da una sua comunita' pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o detta comunita' od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente la persona fisica qualora essa ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunita' pubblica o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
