1. Ogni "Partner" ha il diritto di fornire personale qualificato da impiegare, su base di eque valutazioni, come membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale. Le selezioni avranno luogo conformemente alle procedure previste nei Memorandum e nelle intese di attuazione. Le decisioni riguardanti l'assegnazione ai voli di membri di equipaggio di un "Partner" saranno prese in piena consultazione con tale "Partner", agendo tramite gli Enti od Organizzazioni Cooperanti interessati. 2. Il Codice di Condotta dell'equipaggio della Stazione Spaziale sara' elaborato da tutti i "Partners", conformemente ai Memorandum. Ove le procedure interne di un "Partner" richiedano una accettazione del Codice di Condotta a livello governativo, tale "Partner" dovra' aver accettato il Codice di Condotta prima di fornire membri di equipaggio della Stazione Spaziale. Nell'esercizio del proprio diritto di fornire membri di equipaggio, ogni "Partner" assicurera' che i suoi membri di equipaggio osservino il Codice di Condotta.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38~accordo-art11 · fonte su Normattiva