[1]Questo Accordo sostituisce il precedente Accordo Culturale fra i due Paesi, firmato a Damasco il 2 dicembre 1971, ed avra' una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti, puo' denunciare l'Accordo attraverso i canali diplomatici. Lo scioglimento non avra' alcun effetto sui progetti gia' in corso di attuazione, che sono stati concordati nel periodo di validita' dell'Accordo, salvo che le Parti non decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in data 11 settembre 2008, in due originali, ciascuno dei quali nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza d'interpretazione, prevarra' il testo in inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubbica Italiana Repubblica Araba Siriana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;38~accordo-art16 · fonte su Normattiva