[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' CIVILE IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO DI SOSTANZE NUCLEARI

[4]Le Alte Parti Contraenti, CONSIDERANDO che la Convenzione di Parigi sulla responsabilita' civile in materia di energia nucleare del 29 luglio 1960 e il suo Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 (qui appresso indicata "Convenzione di Parigi") e che la Convenzione di Vienna sulla responsabilita' civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 (qui appresso indicata "Convenzione di Vienna"), prevedono che, in caso di danno causato da un incidente nucleare sopraggiunto nel corso di un trasporto marittimo di materiali nucleari di cui alle suddette Convenzioni, sia il gestore di un impianto nucleare la persona responsabile di tale danno, CONSIDERANDO che disposizioni analoghe esistono nelle leggi nazionali in vigore in alcuni Stati, CONSIDERANDO che l'applicazione di ogni convenzione internazionale anteriore, in materia di trasporti marittimi, e' pur sempre mantenuta, DESIDEROSI di far si' che solo il gestore di un impianto nucleare sia il responsabile, ad esclusione di ogni altra persona, nel caso di danno causato da un incidente nucleare che dovesse verificarsi durante il trasporto marittimo di materiali nucleari, HANNO CONVENUTO quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Qualsiasi persona che, in base ad una convenzione internazionale o ad una legge nazionale applicabili in materia di trasporti marittimi, possa essere ritenuta responsabile di un danno causato da un incidente nucleare, viene esonerata da responsabilita':

  • a)se il gestore di un impianto nucleare e' responsabile di tale danno in base alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna, ovvero
  • b)se il gestore di un impianto nucleare e' responsabile di questo danno in base ad una legge nazionale relativa alla responsabilita' per simili danni, sempre che detta legge sia favorevole, sotto ogni aspetto, allo stesso modo in cui lo sono le Convenzioni di Parigi o di Vienna, per danni a persone da queste previsti.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art1 · fonte su Normattiva