1. L'esonero previsto all'articolo 1 si applica anche per quanto riguarda un danno causato da un incidente nucleare:

  • a)all'impianto nucleare stesso o ai beni che si trovano sul luogo di tale impianto e che sono o devono essere utilizzati in rapporto con detto impianto,
  • b)al mezzo di trasporto, sul quale si trovano i materiali nucleari stessi al momento dell'incidente nucleare, di cui il gestore dell'impianto nucleare non sia responsabile a motivo del fatto che la sua responsabilita' per tale danno e' stata esclusa conformemente alle disposizioni della Convenzione di Parigi o di Vienna, o, nei casi previsti dall'articolo 1 b), da disposizioni equivalenti della summenzionata legislazione nazionale. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la responsabilita' di qualsiasi persona fisica che abbia causato il danno con un atto od omissione commessi con l'intento di causare un danno.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art2 · fonte su Normattiva