[1]Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

[2]Se i prodotti originarii sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Egitto, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~protocollo-4-art20 · fonte su Normattiva