[1]Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

[2]1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art19 · fonte su Normattiva