[1]Prodotti interamente ottenuti

[2]1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Egitto:

  • a)i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  • d)i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  • e)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e dell'Egitto, con le loro navi;
  • g)i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
  • h)gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  • j)i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  • k)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

[3]2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

  • a)che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Egitto,
  • b)che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'Egitto,
  • c)che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri ditali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
  • d)il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto;
  • e)e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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