[1]Prodotti interamente ottenuti

[2]1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunita' o in Sudafrica:

  • a)i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi, ivi nati e allevati;
  • d)i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  • e)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e del Sudafrica, dalle loro navi;
  • g)i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
  • h)gli articoli usati ivi raccolti utili soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati utilizzabili solo per la rigenerazione o come cascami;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  • j)i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' le parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  • k)le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

[3]2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

  • a)immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o in Sudafrica;
  • b)battenti bandiera di uno Stato membro della CE o del Sudafrica;
  • c)appartenenti, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini dagli Stati membri della CE o del Sudafrica, o a una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
  • d)il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica; e
  • e)il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini degli Stati membri della Comunita' o del Sudafrica.

[4]All'entrata in vigore delle concessioni tariffarie relative ai prodotti della pesca, le lettere d) ed e) del paragrafo 2 saranno sostituite dal testo seguente:

  • d)il cui equipaggio, compresi comandanti e ufficiali, e' composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-1-art4 · fonte su Normattiva