Articolo III I fondi di cui al comma a) del precedente articolo II verranno erogati per un importo non superiore a lire 39 miliardi per il 1987 e a lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990. I fondi di cui al comma b) verranno ripartiti come segue:

  • a)contributi a fondo perduto, per un importo non superiore a lire 22 miliardi per il 1987 e a lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
  • b)crediti finanziari, per un importo non superiore a lire 17 miliardi per il 1987 e a lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA rimborsabili in diciotto anni, di cui 5 di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento annuo in rate semestrali. Sara' previsto che le somme stanziate e non impegnate nell'anno di riferimento possano essere utilizzate negli anni successivi.

Testo vigente dal 3 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;384~protocollo-artiii · fonte su Normattiva