Articolo II L'assistenza dell'Italia verra' attuata come segue:

  • a)fino ad un importo di 90 miliardi di lire mediante la messa a disposizione di beni e prodotti primari - risultanti da una lista da concordare annualmente - necessari per favorire il processo di ricrescita economica dell'isola;
  • b)dei rimanenti 90 miliardi, mediante il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo identificati di comune accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 3 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;384~protocollo-artii · fonte su Normattiva