Articolo II L'assistenza dell'Italia verra' attuata come segue:
- a)fino ad un importo di 90 miliardi di lire mediante la messa a disposizione di beni e prodotti primari - risultanti da una lista da concordare annualmente - necessari per favorire il processo di ricrescita economica dell'isola;
- b)dei rimanenti 90 miliardi, mediante il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo identificati di comune accordo tra le Parti.
Testo vigente dal 3 settembre 1988
