[1]Articolo XV
[2]1. Le leggi, i regolamenti delle autorita' amministrative e le decisioni delle autorita' amministrative o giudiziarie di ciascuna Alta Parte Contraente che siano di applicazione generale e che si riferiscano alla classificazione doganale dei prodotti od ai diritti daziari, saranno pubblicati sollecitamente in modo tale da mettere i commercianti in grado di venirne a conoscenza. Tali leggi, regolamenti e decisioni saranno applicati in modo uniforme in tutti i porti di ciascuna Alta Parte Contraente, salvo quanto altrimenti disposto specificamente nella legislazione degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'importazione di prodotti nei propri territori e possedimenti insulari. 2. Nessuna disposizione amministrativa degli Stati Uniti d'America che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori della, Repubblica italiana, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sara', come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti della Repubblica italiana che si trovino gia in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo; reciprocamente nessuna disposizione amministrativa della Repubblica italiana che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori degli Stati Uniti d'America, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sara', come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti degli Stati Uniti d'America che si trovino gia' in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo. Tuttavia, se una delle due Alte Parti Contraenti normalmente esonera da tali nuove o maggiorate obbligazioni i prodotti importati per il consumo o ritirati dai magazzini per il consumo entro un periodo di tempo di trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione, s'intendera' con questa prassi pienamente soddisfatto da parte di detta Alta Parte Contraente il disposto del presente paragrafo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno a provvedimenti amministrativi che impongano dazi anti-dumping o compensativi o che si riferiscano a regolamenti per la protezione della vita e della sanita' umana o animale o vegetale o che si riferiscano alla sicurezza pubblica o che diano esecuzione a decisioni giudiziarie. 3. Ciascuna Alta Parte Contraente provvedera' ad istituire una procedura amministrativa o giudiziaria a norma della quale i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente nonche' gli importatori di prodotti naturali, coltivati o manufatti di detta altra Alta Parte Contraente, avranno facolta' di appellarsi contro le multe e penalita' ad essi imposte dalle Autorita' doganali, contro le confische eseguite dalle dette autorita' e contro le decisioni delle stesse sui questioni di classificazione doganale e di valutazione di prodotti a scopo doganale. Nel caso di errori che siano manifestamente dovuti a sviste materiali nella compilazione della documentazione o rispetto ai quali possa essere provata la buona fede, nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporra' penalita' che superino un importo puramente nominale quando si tratti di qualsiasi importazione da parte di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente o quando si tratti della importazione di prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraente. 4. Ciascuna Alta Parte Contraente esaminera' benevolmente quelle osservazioni che potranno essere fatte dall'altra Alta Parte Contraente riguardo al funzionamento od all'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione od esportazione, di contingentamenti, di regolamenti o formalita' doganali, oppure di leggi o regolamenti sanitari per la protezione della vita o della sanita' umana, animale o vegetale.
Testo vigente dal 12 luglio 1949
