[1]Articolo XXI.

[2]1. Sara' permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di importare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente o di esportare dai medesimi tutti i prodotti che sia consentito o potra' essere consentito in avvenire d'importare nei detti territori o di esportare dai medesimi su navi della predetta altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese; e tali prodotti non saranno soggetti a diritti od oneri di qualunque genere piu' gravosi di quelli cui sarebbero soggetti i prodotti se importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese. 2. I premi, i rimborsi di diritti doganali ed altri privilegi di tale natura, di qualsiasi genere o denominazione, concessi o che potranno essere concessi in avvenire entro i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per prodotti importati od esportati con navi nazionali o con navi di qualsiasi terzo Paese, saranno pure concessi e nello stesso modo per prodotti importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxxi · fonte del testo