Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
