Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
