1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in ambedue gli Stati Contraenti. 2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una societa' residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva puo' altresi' essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della societa' distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive. 3. A fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure effettua una libera professione da una base stabile ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente in uno Stato Contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta Sui dividendi pagati dalla societa' eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile organizzazione o ad una base stabile situata in detto altro Stato, ne' puo' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
