1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento e' il suo testamento e che egli e' a conoscenza del suo contenuto. 2. Il testatore non e' tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~annesso-art4 · fonte su Normattiva