1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento e' il suo testamento e che egli e' a conoscenza del suo contenuto. 2. Il testatore non e' tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
