1. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata. 2. Se il testatore e' nell'incapacita' di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore puo' essere autorizzato dalla legge, in virtu' della quale la persona abilitata non e' stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome. 3. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~annesso-art5 · fonte su Normattiva