Articolo VI 1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalita' analoga. 2. Tuttavia, le autorita' competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticita' della firma della persona abilitata.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
