Articolo V 1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolarmente dalla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata. Cio' e' valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire. 2. Tuttavia la sola qualita' di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artv · fonte su Normattiva