[1]CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno stabilito le seguenti disposizioni:

[2]Articolo 1. (Soggetti)

[3]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;388~art1 · fonte su Normattiva