1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne la Tunisia:
  • 1)l'imposta di patente (l'impot de la patente);
  • 2)l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali (l'impot sur les benefices des professions non commerciales);
  • 3)l'imposta sugli stipendi e salari (l'impot sur les traitements et salaires);
  • 4)l'imposta agricola (l'impot agricole);
  • 5)l'imposta sul reddito dei valori mobiliari (l'impot sur le revenu des Valeurs Mobilieres);
  • 6)l'imposta sul reddito derivante da crediti, depositi, cauzioni e conti correnti (I.R.C.) (l'impot sur le revenu des creances, depots, cautionnements et comptes courants)
  • 7)le tasse prelevate dagli enti locali (les taxes percues par les collectivites locales);
  • 8)il contributo personale di Stato (la contribution personnelle d'Etat) (qui di seguito indicate quali "imposta tunisina"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;388~art2 · fonte su Normattiva