Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato o siano percepite a titolo di remunerazione di una attivita' esercitata in detto altro Stato nei limiti di un reddito ragionevole allo scopo di consentirgli di compiere i suoi studi o di completare la propria preparazione professionale.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
