Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:1993-09-30;388~art10 · fonte su Normattiva