e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nelll'altro Stato contraente in qualita' dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi delle attivita' che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualita', sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le disposizioni degli articoli 6, 12 e 13, nello Stato contraente in cui le attivita' dell'artista o dello sportivo sono svolte. 3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un'artista dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in tale qualita', sono imponibili soltanto nel primo Stato se le attivita' svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attivita' sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389~convenzione-art15 · fonte su Normattiva