Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che e' inviato nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o sono percepite in remunerazione di una attivita' svolta in questo altro Stato nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi o di completare la sua formazione professionale.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389~convenzione-art19 · fonte su Normattiva