, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari. 2. Il presente Protocollo e' aperto a decorrere dal 6 maggio 1989 all'adesione degli Stati ed organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 precedente 3. Uno Stato o una organizzazione che aderisce al presente Protocollo dopo il 31 dicembre 1993 puo' applicare gli articoli 2 e 4 precedenti non oltre il 31 dicembre 1995; 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale esercita le funzioni di depositario.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;39~protocollo-art14 · fonte su Normattiva