1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma a Sofia dal primo al 4 novembre 1988 compreso, poi alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 5 maggio 1989, dagli Stati membri della Commissione e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione, in conformita' con il paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale in data 28 marzo 1947 e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, in possesso della competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie che sono oggetto del presente Protocollo, sotto riserva che gli Stati ed organizzazioni interessati siano Parti alla Convenzione. 2. Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale esercitano in proprio i loro diritti ed adempiono in proprio alle responsabilita' che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non possono esercitare individualmente questi diritti.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;39~protocollo-art13 · fonte su Normattiva