senza piombo Le Parti faranno in modo che, il prima possibile ma non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, il carburante senza piombo sia sufficientemente disponibile, in determinati casi, almeno lungo i grandi itinerari di transito internazionale, per facilitar la circolazioni dei veicoli attrezzati con convertitori catalitici.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;39~protocollo-art4 · fonte su Normattiva