di tecnologie 1. Le Parti facilitano, in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologie in vista di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, agevolando in particolare:

  • a)lo scambio commerciale delle tecniche disponibili;
  • b)i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le joint ventures;
  • c)lo scambio di dati informativi e di esperienza;
  • d)l'erogazione di un'assistenza tecnica. 2. Le Parti, al fine di incoraggiare le attivita' di cui sipunti da a) a d) di cui sopra, creano condizioni favorevoli, agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e persone competenti del settore privato e pubblico in grado di fornire la tecnologia, i servizi di progettazione e d'ingegneria, il materiale o il finanziamento necessari. 3. Le Parti esamineranno, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le azioni necessarie da intraprendere per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecniche che consentono di ridurre le emissioni di ossidi di azoto.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;39~protocollo-art3 · fonte su Normattiva