di informazioni e rapporti annuali Le Parti scambiano informazioni notificando all'Organo esecutivo i programmi, le politiche e le strategie nazionali che esse stabiliscono in conformita' con l'articolo 7 precedente, e fanno rapporto ogni anno a detto Organo esecutivo sui progressi realizzati ed ogni modifica apportata a tali programmi, politiche e strategie, in particolare per quanto riguarda:
- a)le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto e la base sulla quale esse sono state calcolate;
- b)lo stato di avanzamento nell'applicazione delle norme nazionali di emissione prevista agli alinea 2a) e2b) dell'articolo 2 di cui sopra, nonche' le norme nazionali di emissioni applicate o da applicarsi nonche' le fonti e/o categorie di fonti considerate;
- c)i progressi nell'adozione delle misure anti-inquinamento / previste all'alinea 2c) dell'articolo 2 precedente, le fonti con- siderate e le misure adottate o da adottarsi;
- d)i progressi realizzati nella messa a disposizione del pubblico di carburante senza piombo;
- e)le misure adottate per facilitare lo scambio di tecnologie; f) i progressi realizzati nella determinazione dei carichi critici. 2. Per quanto possibile, queste informazioni saranno comunicate conformemente con uno schema di presentazione uniforme dei rapporti.
Testo vigente dal 31 gennaio 1992
