[1]1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R & T) nel settore della difesa al fine di facilitare l'armonizzazione di tali programmi. 2. Lo scambio d'informazioni riguardera': (a) Strategie e politiche di R & T nel settore della difesa; (b) Programmi di R & T nel settore della difesa attuali e progettati in futuro.
[2]3. Le Parti concorderanno le modalita' di comunicazione e di scambio d'informazioni fornite in applicazione del precedente paragrafo 2 (a) e (b). 4. Non e' necessario comunicare le Informazioni sulle politiche o sui programmi di R & T nel settore della difesa che secondo una Parte riguardano i propri interessi di sicurezza critici o i propri rapporti con parti terze. Ogni Parte notifichera' alle altre Parti le categorie di informazioni che a suo avviso non e' necessario comunicare.
Testo vigente dal 26 giugno 2003
