[1]- Piattaforma nazionale

[2]1 Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizione sportive. La piattaforma nazionale, in conformita' al diritto nazionale, tra l'altro: a funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorita' pertinenti; b coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; c riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione; d trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorita' pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive; e collabora con le organizzazioni e le autorita' competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art13 · fonte su Normattiva