[1]- Valutazione e gestione del rischio

[2]1 Ciascuna Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e altre pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra natura necessarie a tal fine.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art5 · fonte su Normattiva