Art. 20 (Convenzione)
[1]- Misure per ottenere prove elettroniche
[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a ottenere prove elettroniche mediante, tra l'altro, la conservazione rapida di dati informatici immagazzinati, la conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico, gli ordini di produzione, la perquisizione e il sequestro di dati informatici immagazzinati, la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto, in conformita' alla propria legislazione nazionale, nell'ambito delle indagini sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 maggio 2019
