[1]- Misure di protezione

[2]1 Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a proteggere efficacemente: a le persone che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in altro modo collaborino con le autorita' responsabili delle indagini e dell'azione penale. b i testimoni che depongono in relazione a tali reati; c se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art21 · fonte su Normattiva